{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-62_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93369&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0dd785a5fc315505a3203beecdf65cee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "risarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:33", "Checksum": "889042f9b69f5c47f191a0b4ced8516e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62\nRegesto:\nrisarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP\n\n\nproprietà che non ne risulta privata di uno spazio vitale. Oltretutto se si\nconsiderano le distanze dal lago di m 5 e dal riale di m 6 misurate dai\nrispettivi confini (mapp. no. 38 e 73), emerge che l’area vincolata in ogni\ncaso non sarebbe occupabile poiché si sovrappone quasi completamente alle linee\ndi arretramento con una rimanenza teoricamente sfruttabile di una trentina di\nmq soltanto.\nD’altra parte, vista la superficie occupata\ndalla costruzione esistente di mq 77 e la SUL sfruttata di mq 95 (cfr. Rapporto\nUTC del 28.10.2002), risulta una superficie utilizzabile residua notevole che\nnon condiziona in alcun modo né un eventuale ampliamento né, addirittura, una\nseconda nuova costruzione nel rispetto dei parametri edilizi di zona e pur\ntenendo conto delle distanze tra edifici che in questo caso sarebbero di m 10\n(art. 12 cpv. 3 LE/1973, art. 39 cpv. 3 LE/1991, art. 66 NAPR).\nNe discende che sotto il profilo edilizio il vincolo non costituisce una\npregiudiziale poiché la restrizione ha colpito solo marginalmente il fondo in\nun punto che comunque non è utilizzabile, riducendosi pertanto ad una\nlimitazione che non è abbastanza incisiva da rivelarsi grave secondo i canoni\ngiurisprudenziali applicabili (Riva, op. cit., no. 167; DTF 111\nIb 257 c. 4a, 114 Ib 112 c. 6b p. 121; ZBL 1984 366 c. 2b; RDAT II-1994\nno. 63).\n4.2. Ma anche a voler prescindere dalle suddette considerazioni di ordine\nprevalentemente tecnico/edilizio, la tesi secondo cui il provvedimento\npianificatorio avrebbe gravemente compromesso le prerogative derivanti dai\ndiritti di proprietà non è condivisibile.\nL’istante lamenta una minusvalenza ascrivendola sostanzialmente al fatto che,\nattraverso il vincolo, la proprietà avrebbe perso o comunque si vedrebbe pregiudicati,\noltre all’utilizzo libero del sedime anche le intrinseche qualità derivanti\ndalla sua posizione privilegiata di terreno rivierasco.\nSennonché la prerogativa data dall’accesso immediato alla riva e dall’uso\nfacilitato del demanio pubblico non fonda alcuno statuto giuridico particolare\ned anzi è di ordine meramente fattuale. Perciò nessun proprietario di un\nterreno sito a lago può seriamente ambire ad una privacy assoluta perché ciò\nequivarrebbe ad arrogarsi una sorta di diritto esclusivo o privativo sulla\nspiaggia inconciliabile con i principi federali e cantonali che governano la pianificazione\ndel paesaggio tra i quali si annovera, in particolare, quello di tenere libere\nle rive dei laghi e di agevolarne il pubblico accesso e percorso (art. 3 cpv. 2\nlet. c LPT; art. 28 cpv. 1 let. g LALPT; Kommentar zum RPG, Tschannen,\nad art. 3 no. 51). Particolarmente sentita, questa esigenza è peraltro\nall’origine della prassi restrittiva instaurata sin dagli anni ’80 finalizzata\na liberare per quanto possibile le rive lacuali per renderle disponibili\nall’uso comune della popolazione (cfr. RDAT 1986 no. 33 e 34, I-1998 no.\n29 c. 6).\nConsiderato che l’area vincolata è destinata a mantenere il suo stato naturale\nsenza attrezzature specifiche e che non sussiste – né mai è esistita – una\nseparazione fisica rispetto alla proprietà privata, la possibilità di accesso\ndiretto alla riva non è compromessa. Certo lo scopo è quello di offrire la\nmedesima possibilità anche al pubblico ed è per questa ragione che l’istante\npaventa un grande afflusso di utenti a scapito della sua sfera privata. Tuttavia,\nse dal profilo soggettivo la presenza di escursionisti può apparire come\nfattore di disturbo, viceversa dal profilo oggettivo si tratta di un\ninconveniente che, non presentendosi in modo continuo anche perché legato alle\nstagioni ed alle condizioni climatiche, è ragionevolmente sopportabile e non\nsminuisce il pregio dei fondi dato dalla loro stessa ubicazione che è\ncomunemente riconosciuta come elemento qualificante (cfr. Hägi, die\nBewertung von Liegenschaften, 1971 p. 37; Nägeli/Wenger, L’estimation\nimmobiliare, 1997, p. 29, 123; RDAT 1988 no. 70; TRAM 27.11.1992\nin re R., 2.2.1994 in re B., 26.4.1996 in re S.).\nA ciò si aggiunge che i terreni sono sempre stati utilizzati conformemente\nalla loro destinazione: infatti il vincolo istituito nel 1995, oltre a coinvolgere\nsolo marginalmente i fondi, non ha impedito alla famiglia di sfruttare la\nproprietà e di abitarvi come già avveniva nel passato. In particolare non\nrisulta che i proprietari abbiano mai espresso il desiderio di vendere, di\nlocare, di edificare o di ampliare la costruzione esistente e che i tentativi\nposti in essere in questa direzione siano stati in qualche modo ostacolati o\nsiano falliti per motivi legati alla situazione pianificatoria. Segno, questo,\nche il vincolo non solo non ha compromesso\nl’uso razionale ed economicamente ragionevole dei fondi ma che nemmeno ha\nmortificato concrete aspettative di miglior uso, riducendosi ad una limitazione\nnon abbastanza incisiva da rivelarsi grave.\n4.3. Un ragionamento analogo vale pure per quanto concerne la precedente\nprocedura pianificatoria che, dopo la pronuncia del Tribunale federale nel\n1990, ha portato all’adozione della variante nel 1995 e che, secondo gli\nistanti, si sarebbe protratta per un tempo straordinariamente lungo sottraendo\ni terreni al mercato immobiliare.\nNormalmente, infatti, solo un provvedimento definitivo può assurgere a fonte di\nespropriazione materiale; viceversa, salvo casi particolari, la giurisprudenza tende\na negare che una misura provvisoria della durata inferiore a 10 anni, quale\npotrebbe essere un blocco edilizio finalizzato a salvaguardare uno studio\npianificatorio in corso, raggiunga un’intensità tale da apparire come\nparticolarmente grave (Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e\nretrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, p.\n217 ss no. 5; Riva, op. cit., no. 176-177; DTF 109 Ib 20 c. 4a)."}