{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-62_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93369&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0dd785a5fc315505a3203beecdf65cee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "risarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:33", "Checksum": "889042f9b69f5c47f191a0b4ced8516e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62\nRegesto:\nrisarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP\n\n\nqualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;\noppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili\nal principio della buona fede (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).\n2.3. La giurisprudenza ammette che l’istituzione di un vincolo con destinazione\nattrezzature ed edifici pubblici possa avere effetti equivalenti ad un\nespropriazione (DTF 112 Ib 496 c. e3 p. 509), ma non\nincondizionatamente. Visto l’imprescindibile requisito dell’edificabilità preesistente,\nl’assegnazione ad un comprensorio AEP non dà luogo sic et sempliciter ad\nun’espropriazione materiale, bensì può configurarsi come non-attribuzione\nqualora fosse sancita nell’ambito di una prima pianificazione conforme (Catenazzi,\nRinuncia al vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il\nTicino e il diritto, CFPG 1997, N. 1-3 e rinvii).\n2.4. Il provvedimento pianificatorio che sopprime o limita la componente\nedificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la\nlibera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore.\nPer il giudizio sull’espropriazione materiale è quindi decisiva la data di\nentrata in vigore della misura definitiva che è causa del pregiudizio (Riva,\nop. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).\n3.3.1.\nIl PR del 1985 è il primo piano di utilizzazione dei Comuni del G__________\napprovato in applicazione della LPT.\nGià previsto da quel piano ma annullato perché dichiaratamente privo di\ninteresse pubblico e perché, per ammissione stessa dei Comuni consorziati,\nmeritava un riesame (cfr. TF 28.9.1990 p. 5), il vincolo parziale a carico\ndella proprietà __________, di dimensioni ridotte rispetto a quello originario,\nè stato definitivamente sancito solo con la variante approvata nel 1995. Quest’ultima\nindividua il primo provvedimento pianificatorio conforme riferibile ai mapp.\nno. 39 e 40. L’istituzione del vincolo costituisce dunque un atto\nnon-attribuzione che, stando alla giurisprudenza citata, di principio non è\nindennizzabile.\n3.2. Resta da stabilire se nella fattispecie concreta sussistano comunque\nmotivi tali da legittimare un risarcimento.\nLa valutazione non può prescindere, innanzitutto, dalla circostanza che la\nproprietà era già edificata ed abitata dai genitori dell’istante al momento\ndell’istituzione del vincolo AEP e che di conseguenza il quesito che si pone è\nquello di sapere se il provvedimento pianificatorio abbia limitato il diritto\ndi proprietà in maniera tanto incisiva ed insopportabile da determinare una\nespropriazione materiale (cfr. TRAM 9.2.2004 no. 50.2002.30 c. 3.3).\nIn secondo luogo, ammesso che i due terreni costituiscono un’unità economica e\nfunzionale (cfr. sul concetto Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des\nBundes, 1986, ad art. 19 no. 184; Grisel, Traité de droit administratif,\n1984, p. 729; RDAT II-2003 no. 27 c. 2.1) – poiché già appartenevano al\nnucleo familiare ristretto ed oggi sono entrambi di proprietà dell’istante e poiché\nsul mapp. no. 39 sorge un’abitazione monofamiliare di vacanza circondata da un\ngiardino di cui il sedime al mapp. no. 40 è l’estensione lineare ed ininterrotta\n– le ripercussioni del vincolo sono da verificare in rapporto alla superficie\ncomplessiva dei due fondi poiché quelle gravate, di per sé stesse,\nmanifestamente non si prestano ad uno sfruttamento autonomo (cfr. Riva,\nop. cit., no. 180).\n4.4.1.\nIn sede istruttoria è stato accertato, sulla base di misurazioni ufficiali, che\nil vincolo colpisce un’area complessiva di 160 mq, di cui mq 40 al mapp. no. 39\ne mq 120 al mapp. no. 40 (cfr. piano 1:500 del 18.10.2002 del geometra\nrevisore).\nL’area gravata, di forma grossomodo triangolare, costituisce la punta estrema\nsud/ovest della foce del riale C__________ (mapp. no. 73) ed è posta tra la\nparte edificabile della proprietà __________ e la cosiddetta riva bianca (mapp.\nno. 38) ossia la fascia litoranea che è invece parte integrante del demanio\ncantonale libero al pubblico (cfr. art. 1 let. a, 4, 9 Legge sul demanio\npubblico).\nQuando un fondo è colpito solo parzialmente da un vincolo di inedificabilità la\ngravità della restrizione dipende dal potenziale edilizio restante. In tale\nambito, considerato che la garanzia della proprietà non assicura la facoltà di sfruttare\nil fondo secondo criteri ottimali per averne il massimo vantaggio, occorre\nattenersi a quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze\noggettive, sono le prospettive d’uso ragionevoli (Riva, op. cit., no.\n165-166).\nNella zona R2s vigono le seguenti norme edilizie (art. 66 NAPR):\n- indice di sfruttamento (i.s) max. 0.3\n- indice di occupazione (i.o.) max. 20%\n- altezza max. edifici 7 ml\n(il colmo non può superare la quota della strada cantonale retrostante ed il piano di calpestio dei locali abitabili non deve essere inferiore alla quota di 197 m/sm)\n- nr. max.\npiani abitabili 2\n- distanza min. dai confini 5 m\n- lunghezza max. facciata a lago 20 m\nPoiché la part. no. 40 si trova posta a confine con il riale C__________ vale\ninoltre l’obbligo della distanza minima di almeno ml 6 dal corso d’acqua (art.\n17 cifra 4 NAPR).\nSulla base di questi parametri edilizi si ottengono le seguenti possibilità\nedificatorie:\nsenza il vincolo\nsuperficie totale computabile: mq 1428 (mq 843 + mq 585)\nSE max.: mq 285.60 (mq 1428 x 0.2)\nSUL max.: mq 428.40 (mq 1428 x 0.3)\ncon il vincolo\nsuperficie totale computabile: mq 1268 (mq 1428 – 160)\nSE max.: mq 253.60 (mq 1268 x 0.2)\nSUL max.: mq 380.40 (mq 1268 x 0.3)\nLa differenza di mq 32 di SE (mq 285.60 – mq 253.60) e di mq 48 di SUL (mq\n428.40 – mq 380.40) pari all’11.2% (ca. 1/9) è minima, se non trascurabile,\nsoprattutto a fronte della superficie complessiva e della conformazione della"}