{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-62_2005-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93369&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0dd785a5fc315505a3203beecdf65cee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "risarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:33", "Checksum": "889042f9b69f5c47f191a0b4ced8516e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2005 10.2004.62\nRegesto:\nrisarcimento per espropriazione materiale non riconosciuto per assegnazione parziale del fondo a comprensorio AEP\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 32/01\n|\nLugano 5 dicembre 2005 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Bruno Buzzini arch. Claudio Morandi |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sulla domanda di indennità per espropriazione materiale presentata in data 9 maggio 2001 da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ PR 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 1\n|\n|\n|\nrelativamente ai mapp. no. 39 e 40 RFD di S__________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nI mapp. no. 39 e 40 di S__________ sono particelle contigue ubicate sulla riva\ndel lago M__________ in località B__________ alla foce del torrente C__________\ne così censite a RF:\nmapp. no. 39\nsub. d) giardino mq 469\nsub. e) spiaggia mq 274\nsub. A) abitazione mq 77\nsub. B) terrazza mq 14\nsub. C) pozzo mq 5\nsub. F) terrazza mq 4\ntotale mq 843\nmapp. no. 40\nsub. a) spiaggia mq 321\nsub. b) bosco mq 156\nsub. c) giardino mq 108\ntotale mq 585\nL’edificio che sorge sul mapp. no. 39 è una residenza di vacanza mentre la\nsuperficie restante, compreso il sedime al mapp. no. 40, ne costituisce in\ncontinuità il giardino.\nL’istante ha acquisito la proprietà dei fondi per donazione dalla madre\nrispettivamente nel 1982 e nel 2000.\n1.2. In data 12.7.1985 il Consiglio di Stato approvò il PR consortile dei\nComuni del G__________ comprendenti M__________, V__________, S__________, G__________,\nC__________, S__________, P__________ ed I__________. Il piano sanciva, tra\nl’altro, un importante vincolo di inedificabilità con destinazione bagno\npubblico a carico delle part. no. 39 e 40 gravate per un’ampia fascia lungo il\nlago ed il torrente C__________ ed attribuite, per la parte restante, alla zona\nresidenziale estensiva R2s (cfr. estratto piano delle zone).\nSu ricorso dei proprietari il vincolo fu però annullato in ultima istanza dal\nTribunale federale per il motivo che l’interesse pubblico della misura\npianificatoria non era stato sufficientemente provato (sentenza del 28.9.1990).\n1.3. Le varianti scaturite dalla suddetta procedura furono approvate dal\nConsiglio di Stato con risoluzione no. 2433 del 26.4.1995. Con ciò l’area\nsoggetta al vincolo fu riservata alla creazione di una passeggiata a lago e di\nuna zona di sosta, fu ridotta e circoscritta alla punta estrema della foce; il\nsedime rimanente restò invece assegnato alla zona R2s (cfr. piano variante). I\nricorsi interposti dai proprietari dinanzi al Tribunale della pianificazione\ndel territorio ed al Tribunale federale si risolsero negativamente (cfr.\nsentenze del TRAM del 4.3.1997 e del TF del 2.7.1997 quest’ultima parzialmente\npubblicata in RDAT I-1998 no. 29).\n1.4. Con memoria 9.5.2001 ISES 1 ha adito il Tribunale di espropriazione sollecitando\nun indennizzo di fr. 481'936.- riconducibile sia all’espropriazione materiale\nindotta dal vincolo pianificatorio, sia alle conseguenze del procedimento\npianificatorio straordinariamente lungo che in pratica avrebbe compromesso la\nlibera disponibilità e le possibilità di vendita dei fondi sin dall’inizio\ndegli anni ’80.\nCon risposta 4.7.2001 il COEP 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza per\ncarenza dei presupposti dell’espropriazione materiale.\nNell’ulteriore scambio di allegati ed alle udienze del 2.10.2002 e del\n30.10.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.\n2.2.1.\nL’espropriazione materiale, che si\ncaratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è ascrivibile tanto\nad un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso\nfuturo di un bene tale da minare le prerogative insite nel diritto proprietà – specie\nquella di edificare il fondo – quanto ad un’ingerenza secondaria ma\nincompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e\nnell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto\nlimitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o\npossa esserlo nell’immediato futuro. In altre parole occorre che con\nl’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta\npossibilità di miglior uso del bene (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no.\n123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67\ne 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).\n2.2. Secondo la giurisprudenza l’autorità pianificatoria che, adottando il suo\nprimo piano di utilizzazione conforme alla LPT, omette di assegnare un terreno\no parte di esso alla zona edificabile, dà luogo ad una cosiddetta\nnon-attribuzione. Quest’ultima, normalmente, non adempie ai presupposti di\nun’espropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità poiché la\nsuddivisione del territorio in zone edificabili e non giusta l’art. 14 LPT\nrisponde ai principi costituzionalmente sanciti in tema di pianificazione\nterritoriale (art. 75 CF) e concretizza il contenuto dei diritti di proprietà\nnell’ottica di un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e di un\ninsediamento ordinato del territorio (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF\n121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; DTF 3.9.2002 N. 1A.\n18/2002 e rinvii; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o\nquantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel\npiano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito\nsomme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure"}