L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500.-- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di solidarietà. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente La segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti