si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. In concreto, viste le censure di merito e l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno altresì corrispondere -sempre in solido - al COEP 1 adeguate ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.