5.5.1. Resta da verificare se la decisione dell’esecutivo di sospendere prima e negare poi la domanda di rinnovo della licenza edilizia sia costitutiva di espropriazione materiale. 5.2. Le decisioni sospensive ed il blocco edilizio si annoverano nella categoria dei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT. Dottrina e giurisprudenza ritengono che, normalmente, solo i provvedimenti definitivi di durata illimitata possano raggiungere l’intensità di un’espropriazione materiale; quelli provvisori, invece, di regola vanno tollerati senza risarcimento e sono indennizzabili solo in via eccezionale a condizione di essersi protratti per un considerevole lasso di tempo.