2120 del 7 maggio 2002, ha confermato l’attribuzione della proprietà __________ alla zona industriale con la differenza tuttavia, che i parametri edilizi appaiono sensibilmente migliori rispetto a quelli previgenti: indice di edificabilità di 6mc/mq, obbligo di superficie libera da costruzioni del 40%, quindi superficie occupabile del 60 %, altezza massima 15 m, distanza minima dal confine privato 5 m. e 8 m. dalla strada di raccolta (art. 18 NAPR). In effetti, in base al previgente PR poteva essere costruita una superficie di ca 200 mq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 2'660 mc ( 200 mq x 13 m di altezza) pari a 2,12 mc/mq (2’600 mc : 1’228 mq).