2095 alla zona industriale I con indice di edificabilità di 4mc/mq, indice di occupazione (i.o.) del 50 %, altezza massima 13 m, distanza minima dal confine 10 m. e dalla fascia verde di protezione 6 m. (art. 47 NAPR). Le successive due varianti approvate dal Consiglio di Stato il 9 marzo 1978 e rispettivamente l’8 gennaio 1985 non coinvolgevano la part. no. 2095. Il nuovo PR, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no.