Nella misura in cui i proprietari sollecitano l’ espropriazione formale del loro terreno l’istanza è quindi irricevibile. 4.4.1. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è riconducibile ad un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i diritti di proprietà, specie quello di edificare, oppure ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro.