1 Lespr.), non ha avviato, né attualmente intende avviare, alcuna procedura di espropriazione formale e nemmeno ha dichiarato di voler completare la procedura di espropriazione materiale innescata dai comproprietari con quella di espropriazione formale (cfr. verbale d’udienza del 16 ottobre 2003). A fronte di ciò il Tribunale di espropriazione non ha alcun potere d’intervento ed in particolare non ha la competenza per imporre l’esercizio del diritto di espropriare al suo titolare (TRAM 11.1.2002 in re n. 50.2001.00020). Nella misura in cui i proprietari sollecitano l’ espropriazione formale del loro terreno l’istanza è quindi irricevibile.