e consente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che l’indennità dovuta per espropriazione materiale superi di un terzo il valore del terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM, 26.4.1996 n. 50.95.00003, 9.11.1998 n. 50.97.00025, 6.6.2001 n. 50.1997.00003; Bianchi, Per un chiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Brenni, L’indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione formale, in RDAT 1983, pag. 251, 252). Sennonché, nella fattispecie concreta, il Comune, che ne avrebbe la facoltà (art. 2 cpv. 1 Lespr.