{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-61_2007-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107456&nX40_KEY=4711166&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "095d7d02d98932d1308179857ad2ffa0"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:02:46", "Checksum": "0f40a37c8c45540183db490d8dda4d74", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61\nRegesto:\nEspropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia\n\n\nBenché la situazione sia chiara dal profilo pianificatorio ma “precaria” per quanto\nriguarda l’immobile, perché è destinato ad essere demolito il giorno in cui il\nComune realizzerà il nuovo tracciato della strada di raccolta, attualmente i\nproprietari possono continuare ad utilizzare l’abitazione esistente.\nIn queste condizioni non è ravvisabile alcuna espropriazione materiale e quindi\nnemmeno è dato motivo di indennizzo per tale titolo.\n6.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui qualora l’espropriazione formale fosse contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali\ncom’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48), compreso\nquindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso\ndella consulenza di un legale.\nIn concreto, viste le censure di merito e\nl’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno\naltresì corrispondere -sempre in solido - al\nCOEP 1 adeguate ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500.-- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di solidarietà.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di\nricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta\ngiorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente La segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}