{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-61_2007-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107456&nX40_KEY=4921830&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "095d7d02d98932d1308179857ad2ffa0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:46:31", "Checksum": "f21d09e5188026d938ea1e5c0c8ea2d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61\nRegesto:\nEspropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia\n\n\n5.3. Posti tali principi – ed al di là del fatto che gli istanti non hanno mai\nfatto uso della licenza edilizia loro rilasciata nel 1993, allorquando\navrebbero dovuto e potuto usarla, lasciando per contro decorrere infruttuoso il\ntermine di 2 anni (art. 14 LE) - una risoluzione municipale di diniego o di\nsospensione (art. 65 LALPT) della licenza edilizia che fosse in contrasto con\nuno studio pianificatorio in atto, non adempie ai requisiti di\nun’espropriazione materiale per la sua intrinseca connotazione provvisoria.\nBenché la situazione sia chiara dal profilo pianificatorio ma “precaria” per quanto\nriguarda l’immobile, perché è destinato ad essere demolito il giorno in cui il\nComune realizzerà il nuovo tracciato della strada di raccolta, attualmente i\nproprietari possono continuare ad utilizzare l’abitazione esistente.\nIn queste condizioni non è ravvisabile alcuna espropriazione materiale e quindi\nnemmeno è dato motivo di indennizzo per tale titolo.\n6.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui qualora l’espropriazione formale fosse contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali\ncom’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48), compreso\nquindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso\ndella consulenza di un legale.\nIn concreto, viste le censure di merito e\nl’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno\naltresì corrispondere -sempre in solido - al\nCOEP 1 adeguate ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500.-- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di solidarietà.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di\nricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta\ngiorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente La segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}