{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-61_2007-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107456&nX40_KEY=4921830&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "095d7d02d98932d1308179857ad2ffa0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:46:31", "Checksum": "f21d09e5188026d938ea1e5c0c8ea2d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61\nRegesto:\nEspropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia\n\n\ned in particolare non ha la competenza per imporre l’esercizio del diritto di\nespropriare al suo titolare (TRAM 11.1.2002 in re n. 50.2001.00020).\nNella misura in cui i proprietari sollecitano l’ espropriazione formale del\nloro terreno l’istanza è quindi irricevibile.\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, è riconducibile ad un’ingerenza particolarmente grave\nnell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i\ndiritti di proprietà, specie quello di edificare, oppure ad un’ingerenza\nsecondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una\ne nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto\nlimitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o\npossa esserlo nell’immediato futuro. In altre parole occorre che con\nl’instaurazione del provvedimento limitativo il proprietario veda svanire una\nconcreta possibilità di miglior uso del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125\nII 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Riva Kommentar zum RPG, no.\n123-134).\n4.2. L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio\ndefinitivo, ossia nel PR – o in una sua variante - poiché è questo lo strumento\npredisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la\ndestinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata\nche fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss\nLALPT; Riva, op. cit. no. 25, 107-108).\nIl PR assume carattere definitivo con l’approvazione del Consiglio di Stato che\nsancisce l’entrata in vigore del piano e la presunzione di pubblica utilità per\ntutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39\ne 40 LALPT).\nDecisiva per la questione se sia intervenuta un’espropriazione materiale è,\ndunque, la data di entrata in vigore del PR (DTF 122 II 326 c. 4b; Riva,\nop. cit., no. 194).\n4.3. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5\nottobre 1976 attribuiva la part. no. 2095 alla zona industriale I con indice di\nedificabilità di 4mc/mq, indice di occupazione (i.o.) del 50 %, altezza massima\n13 m, distanza minima dal confine 10 m. e dalla fascia verde di protezione 6 m. (art. 47 NAPR).\nLe successive due varianti approvate dal Consiglio di Stato il 9 marzo 1978 e\nrispettivamente l’8 gennaio 1985 non coinvolgevano la part. no. 2095.\nIl nuovo PR, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 2120 del 7\nmaggio 2002, ha confermato l’attribuzione della proprietà __________ alla zona\nindustriale con la differenza tuttavia, che i parametri edilizi appaiono\nsensibilmente migliori rispetto a quelli previgenti: indice di edificabilità di\n6mc/mq, obbligo di superficie libera da costruzioni del 40%, quindi superficie\noccupabile del 60 %, altezza massima 15 m, distanza minima dal confine privato 5 m. e 8 m. dalla strada di raccolta (art. 18 NAPR).\nIn effetti, in base al previgente PR poteva essere costruita una superficie di\nca 200 mq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 2'660 mc ( 200 mq x 13 m di altezza) pari a 2,12 mc/mq (2’600 mc : 1’228 mq). Invece, in base al nuovo PR, ancorché il\nfondo è colpito parzialmente da un vincolo, ne risulta una superficie di ca 200\nmq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 3’000 mc ( 200 mq x 15 m di altezza) pari a 3,27 mc/mq (3’000 mc : 918 mq). Ne consegue che dal punto di vista numerico\n(volumetrico) le potenzialità di sfruttamento del fondo sono aumentate e ciò,\nin particolare in ragione della maggiore altezza consentita.\nQuindi, nell’ottica delle possibilità di sfruttamento la nuova situazione\npianificatoria si rivela più favorevole ai proprietari. È vero che, stando al piano\nviario, la particella è parzialmente gravata con un vincolo dipendente dal\ntracciato della nuova strada di raccolta; tuttavia il vincolo è circoscritto ad\nuna superficie di ca. 310 mq (cfr. planimetria del geometra revisore) e non\npregiudica l’uso della parte rimanente a fini industriali.\nIl PR non ha determinato pertanto alcuna espropriazione materiale.\n5.5.1.\nResta da verificare se la decisione dell’esecutivo di sospendere prima e negare\npoi la domanda di rinnovo della licenza edilizia sia costitutiva di\nespropriazione materiale.\n5.2. Le decisioni sospensive ed il blocco edilizio si annoverano nella\ncategoria dei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT.\nDottrina e giurisprudenza ritengono che, normalmente, solo i provvedimenti\ndefinitivi di durata illimitata possano raggiungere l’intensità di\nun’espropriazione materiale; quelli provvisori, invece, di regola vanno\ntollerati senza risarcimento e sono indennizzabili solo in via eccezionale a\ncondizione di essersi protratti per un considerevole lasso di tempo. Ciò poiché\nuna misura provvisoria non priva il soggetto dei diritti di proprietà ma si\ncontenta di inibirne temporaneamente l’esercizio. Benché ad oggi non siano mai\nstati posti limiti temporali precisi, la giurisprudenza tende a negare il\ncarattere particolarmente grave e quindi la risarcibilità a restrizioni durate\nmeno di 10 anni, salvo che il proprietario dimostri che durante il periodo di\nvigenza della restrizione avrebbe potuto trarre dal fondo un maggior profitto (DTF\n109 Ib 20, 112 Ib 496 c. 3 p. 506, 117 Ib 4 c. 2b p. 6, 120 Ib 465 c. 5e p.\n473; TRAM 2.2.1999 N. 50.97.00035 in re G., 9.2.2004 N. 50.2002.30 in re\nF.; Riva, op. cit., no. 176-177; Riva, Hauptfragen der\nmateriellen Enteignung, 1990, p. 255, 291-292; Catenazzi, Rinuncia al\nvincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il\ndiritto, CFPG 1997, p. 217, no. 5; Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement\ndu territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1408).."}