{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-61_2007-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107456&nX40_KEY=4921830&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "095d7d02d98932d1308179857ad2ffa0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:46:31", "Checksum": "f21d09e5188026d938ea1e5c0c8ea2d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61\nRegesto:\nEspropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 12/01\n|\nLugano 30 novembre 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\ning. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 12 marzo 2001 da\n|\n|\nISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 entrambi rappr. dall’ PR 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr PR 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 2095 RFD di __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nLa part. no. __________ __________ appartenente a ISCC 1 in ragione di ½ ciascuno\n, è sita in località _________ ed è attualmente così censita a RF:\nsub. f) prato mq 1’019\nsub. A) abitazione mq 134\nsub. B) stalla mq 14\nsub. G) tettoia mq 51\nsub. H) fabbricato mq 10\ntotale mq 1’228\nSi tratta di un terreno d’angolo pianeggiante e di forma regolare edificato con\nuna casa unifamiliare\nStando al PR approvato il 5 ottobre 1976 la proprietà era assegnata alla zona\nindustriale.\n1.2. Nel 1993 MIST 1 inoltrò una domanda di costruzione intesa alla\ntrasformazione del piano terreno dello stabile già esistente per adibirlo a\nlocali idonei alla vinificazione e allo stoccaggio dei vini, al rifacimento del\ntetto e dell’intonaco delle pareti esterne. Nonostante l’opposizione del\nDipartimento del territorio, la domanda fu accolta dal Municipio e il 12 ottobre\n1993 MIST 1 ottenne la licenza edilizia per la trasformazione del piano terreno\ndello stabile con formazione di locali per la vinificazione (cfr. inc. domanda\ndi costruzione; doc. 1-3).\nNel 1997 MIST 1 presentò domanda di rinnovo della licenza edilizia. Con\nrisoluzione 18 dicembre 1997 il Municipio sospese la domanda giusta l’art. 65\nLALPT dichiarandola in contrasto con la revisione in atto del PR specie con uno\nstudio pianificatorio stando al quale il mapp. no. 2095 era interessato dalla\nrealizzazione della futura strada industriale (doc. 4).\nSollecitato dai proprietari ad evadere la domanda di rinnovo della licenza\nedilizia, con risoluzione del 6 marzo 2000 il Municipio la respinse ribadendo\nil conflitto con la revisione del PR già approvata dal Consiglio Comunale e\nspecificando che, secondo il piano del traffico (settore sud), il mapp. no.\n2095 ed in particolare i sub. A, B, G e H erano interessati dal tracciato della\nstrada di raccolta prevista nel piano stesso (doc. 7).\n1.3. Con istanza 12 marzo 2001 ISCC 1 hanno convenuto in causa il COEP 1 dinanzi\na questo Tribunale sollecitando un’indennità di fr. 1'175'440.- oltre interessi\nal 5% dal 1° dicembre 1997 per titolo di espropriazione materiale. Quest’ultima\nè ricondotta al tracciato della nuova “strada di raccolta Zona industriale\nOvest- Tratta nuova” la cui realizzazione è prevista nella fase II del\nprogramma di realizzazione del PR, ma, sostanzialmente sembra anche essere\nascritta al comportamento ostruzionistico ripetutamente manifestato dal Comune\nsia nell’ambito della domanda di costruzione, sia, in generale, riguardo al\ndestino del mapp. no. 2095 specie nell’ottica della sua eventuale acquisizione\no espropriazione per motivi pianificatori.\nCon risposta 13 aprile 2001 il Comune ha contestato la pretesa ritenendola\nprematura e quindi irricevibile poiché fondata sul progetto di PR che non è\nancora stato approvato dal Consiglio di Stato. Inadempiuti sarebbero in ogni\ncaso i requisiti di un’espropriazione materiale. Da ciò la richiesta di\nreiezione dell’istanza.\nEsaurito lo scambio di allegati, all’udienza del 3 ottobre 2002 gli istanti,\nriconfermandosi nella richiesta di indennità, hanno chiesto l’espropriazione\nformale dell’intero fondo.\nEsperita l’istruttoria, all’udienza finale del 16 ottobre 2003 l’ente pubblico\nha dichiarato di non avere l’immediata intenzione di acquistare il fondo. Per\nil resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.\n1.4. Con risoluzione no. 2120 del 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha\napprovato il nuovo PR di __________ che ha confermato l’attribuzione del mapp.\nno. 2095 alla zona industriale.\n2.Preliminarmente\nva rilevato che la richiesta di intersecazione formulata dal Comune (cfr.\nrisposta pag. 7), può ritenersi risolta dal momento che gli istanti non si sono\nopposti allo stralcio del passaggio contestato (cfr. replica, punto 15).\n3.E’\nprincipio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione\nmateriale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere\ncompletata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del\nfondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e\nconsente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che\nl’indennità dovuta per espropriazione materiale superi di un terzo il valore\ndel terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF\n114 Ib 174 c. 2b; TRAM, 26.4.1996 n. 50.95.00003, 9.11.1998 n.\n50.97.00025, 6.6.2001 n. 50.1997.00003; Bianchi, Per un chiarimento\nlegislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Brenni, L’indennità di\nespropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione\nformale, in RDAT 1983, pag. 251, 252).\nSennonché, nella fattispecie concreta, il Comune, che ne avrebbe la facoltà\n(art. 2 cpv. 1 Lespr.), non ha avviato, né attualmente intende avviare, alcuna\nprocedura di espropriazione formale e nemmeno ha dichiarato di voler completare\nla procedura di espropriazione materiale innescata dai comproprietari con\nquella di espropriazione formale (cfr. verbale d’udienza del 16 ottobre 2003).\nA fronte di ciò il Tribunale di espropriazione non ha alcun potere d’intervento"}