Infatti, considerato che anche questa fonte di espropriazione materiale presuppone la verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib 379 c. 6c, 119 Ib 138 c. 6; TRAM 5.10.2005 N. 50.2005.1 in re H. c. 2.4.6), e che in concreto quest’ultima è già stata negata, nessuna indennità può essere riconosciuta per tale titolo. 5.L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del principio secondo cui, qualora l’espropriazione materiale sia contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti i costi processuali, come in una normale procedura amministrativa (RDAT I-1994 no.