contrariamente a quanto pretende l’istante è escluso dedurre una simile garanzia dallo scritto 7.12.1990 (doc. U) giacché il capotecnico comunale vi si è limitato ad indicare le zona di appartenenza dei fondi ed a rinviare, per i parametri edilizi, alle norme che allora erano ancora vigenti; null’altro. L’esclusione del mapp. no. 216 non ha quindi mortificato alcuna prospettiva edilizia concreta. Pertanto, anche sotto questo profilo, la tesi dell’espropriazione materiale va bocciata.