Anzitutto perché, come già rilevato, sapeva della scadenza del PR del 1979 (cfr. consid. 4.2). In secondo luogo perché non vi erano né indizi che avvalorassero oggettivamente la stabilità delle zone edificabili già definite nel PR del 1979 e la loro convalida anche nell’ambito della revisione, né elementi che potessero destare nel proprietario una legittima aspettativa edilizia. In particolare il Comune mai ha fornito assicurazioni circa l’edificabilità futura del fondo; contrariamente a quanto pretende l’istante è escluso dedurre una simile garanzia dallo scritto 7.12.1990 (doc.