In queste condizioni non poteva essere formulata una prognosi attendibile favorevole all’edificabilità del terreno. Di conseguenza, non sussistendo motivi oggettivi stringenti che imponessero la sua attribuzione alla zona edificabile, non è data espropriazione materiale. 4.4. L’istante nemmeno può avvalersi del principio della buona fede – alla cui tutela, peraltro, la giurisprudenza pone esigenze assai severe (Riva, op. cit., no. 136; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 6) – non potendo egli contare, ragionevolmente, con una possibilità di miglior uso immediata o prossima del fondo. Anzitutto perché, come già rilevato, sapeva della scadenza del PR del 1979 (cfr. consid.