Ne consegue che nel 1997 il mapp. no. 216 non apparteneva al territorio largamente edificato. A ciò si aggiunge che l’edificabilità del fondo (e di tutto il promontorio) si poneva in contrasto con gli obiettivi del nuovo PR specie con la volontà di non pregiudicare la funzione storico-culturale e paesaggistica del comprensorio; tanto più che quest’ultimo non costituiva una necessità nell’azzonamento ai fini edilizi poiché la zona edificabile era già commisurata allo sviluppo attendibile dei 15 anni a venire (ris. del Consiglio di Stato 27.8.1997 p. 25-28).