Il proposito di edificare il terreno, che a dire dell’istante ne ha determinato l’acquisto e che è un elemento a carattere puramente soggettivo, di per sé stesso non è quindi decisivo (Riva, op. cit., no. 133; DTF 113 Ib 318 c. 3c/bb). Non lo è, a maggior ragione, a fronte del rischio di non vedersi confermata l’edificabilità della particella, rischio di cui tanto il precedente proprietario quanto l’istante dovevano essere consapevoli quantomeno perché erano stati informati che il PR del 1979 sarebbe giunto a scadenza nel 1992 (doc. T p. 11). 4.3. In mancanza di un PR conforme alla LPT, solo il comprensorio largamente edificato è considerato come zona edificabile (DTF 125 II 431 c. 4b). La