Prescindendo da un progetto di lottizzazione riferito al solo mapp. no. 221 che il Municipio di __________ respinse nel 1989 (plico doc. V) e dai costi peritali riguardanti l’insieme delle proprietà e risalenti al 1991 (doc. T), non risulta però che il precedente proprietario o l’istante stesso dopo l’acquisizione abbiano mai affrontato spese considerevoli in vista dell’edificazione o dell’urbanizzazione particolare del mapp. no. 216; non è mai stato elaborato neppure un progetto di massima. Il proposito di edificare il terreno, che a dire dell’istante ne ha determinato l’acquisto e che è un elemento a carattere puramente soggettivo, di per sé stesso non è quindi decisivo (Riva, op.