Occorre cioè che nel complesso la pianificazione delle zone risponda ai criteri di legge e che sia frutto di una ponderazione globale di tutte le circostanze e di tutti gli aspetti influenti per una corretta e razionale distribuzione degli spazi disponibili in modo tale da assicurare un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo ed un ordinato insediamento nel territorio (art. 75 cpv. 1 CF). Non basta invece, ed è stata esplicitamente esclusa dalla giurisprudenza, un’indagine settoriale limitata cioè ad una parte del territorio, ad un quartiere o ad una singola particella (DTF 122 II 326 c. 5b; TF 1.9.2006 N. 1A.313/2005 c. 3.3).