oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora qualora l’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi riconducibili al principio della buona fede (Riva, op. cit., no. 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005). 2.3. L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio definitivo, vale a dire nel PR, poiché è questo lo strumento predisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT, 24 ss LALPT).