Al termine dell’istruttoria, nelle memorie conclusive del 15.10.2003 e del 28.1.2004 come pure all’udienza finale, le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e domande. In esito alla costituzione del nuovo collegio giudicante esse hanno entrambe rinunciato a ripetere il dibattimento. 2.2.1. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, si avvera per effetto di un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un fondo tale da minare le prerogative insite nel diritto proprietà – specie quella di edificare – oppure per effetto di un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio