In sintesi l’azione è ricondotta al dezonamento dei mapp. no. 216, 220 e 218 determinato dalle restrizioni imposte con il PR del 1997 che, a suo avviso, hanno privato i fondi dello statuto di terreni edificabili già riconosciuto dal previgente PR. La pretesa è contestata dal Comune che con risposta 11.1.2001 ha respinto la tesi del dezonamento individuando invece nelle nuove scelte pianificatorie un semplice atto di non-attribuzione dei fondi alla zona edificabile che, in mancanza dei presupposti legali, non è soggetto a risarcimento. Da ciò la richiesta di reiezione dell’istanza.