{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-60_2007-10-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101704&nX40_KEY=4711575&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43e30190b4666bbbe3eb530cb44b1de6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:44:46", "Checksum": "c9e76218a0f7d2531a76d485f4787f69", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile\n\n\nné elementi che potessero destare nel proprietario una legittima aspettativa\nedilizia. In particolare il Comune mai ha\nfornito assicurazioni circa l’edificabilità futura del fondo; contrariamente a\nquanto pretende l’istante è escluso dedurre una simile garanzia dallo scritto\n7.12.1990 (doc. U) giacché il capotecnico comunale vi si è limitato ad indicare\nle zona di appartenenza dei fondi ed a rinviare, per i parametri edilizi, alle\nnorme che allora erano ancora vigenti; null’altro. L’esclusione del mapp. no.\n216 non ha quindi mortificato alcuna prospettiva edilizia concreta.\nPertanto, anche sotto questo profilo, la tesi dell’espropriazione materiale va\nbocciata.\n4.4. Né a diversa conclusione si arriverebbe esaminando la fattispecie\nnell’ottica della teoria del sacrificio eccessivo, che l’istante sostiene di\naver subito, riconducibile ad un’asserita violazione del principio della parità\ndi trattamento. Infatti, considerato che anche questa fonte di espropriazione\nmateriale presuppone la verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (DTF\n116 Ib 379 c. 6c, 119 Ib 138 c. 6; TRAM 5.10.2005 N. 50.2005.1 in re H.\nc. 2.4.6), e che in concreto quest’ultima è già stata negata, nessuna indennità\npuò essere riconosciuta per tale titolo.\n5.L’addebito\ndella tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del\nprincipio secondo cui, qualora l’espropriazione materiale sia contestata,\nl’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti i costi processuali,\ncome in una normale procedura amministrativa (RDAT I-1994 no. 48).\nIl Comune, rappresentato da un legale, ha diritto alla rifusione delle\nripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla\nvertenza.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico di ISES 1 con l’obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 4'000.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}