{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-60_2007-10-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101704&nX40_KEY=4933439&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43e30190b4666bbbe3eb530cb44b1de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:38:08", "Checksum": "0ca3e4c804806ef31189e95f380cfba7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile\n\n\nResta da stabilire se sussistessero motivi oggettivi stringenti che imponessero\nla sua attribuzione alla zona edificabile così da giustificare il riconoscimento\ndi un’indennità in via eccezionale. Ciò tenendo tuttavia presente che la\ngiurisprudenza è alquanto restrittiva e presuppone una prognosi altamente\nattendibile di edificabilità immediata o prossima del fondo (TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 2.3.4)\n4.4.1.\nNel 1997 la part. no. 216 era inclusa nel PGC approvato l’8.11.1988\nconformemente alla legislazione sulle acque (LIA dell’8.10.1971) e poteva\nessere allacciata senza dispendio rilevante alla canalizzazione consortile già\npresente su Via __________; era inoltre dotata di un accesso sufficiente in\nquanto circondata per ¾ dalla strada cantonale. Pertanto, complessivamente,\nessa possedeva i requisiti di un terreno urbanizzato (art. 77 cpv. 1 LALPT).\nCome già rammentato ciò non basta, tuttavia, per ammetterne l’edificabilità (DTF\n122 II 326 c. 6a).\n4.2. E’ appurato che nel corso dei primi anni ’90 il complesso colonico di __________\nè stato oggetto di una serie di trattative finalizzate alla vendita nelle quali\nè stato coinvolto anche il COEP 1 (plico doc. V) e che l’istante ha acquistato\nil mapp. no. 216 nel 1991 (d.g. 20409 del 14.8.1991). Prescindendo da un\nprogetto di lottizzazione riferito al solo mapp. no. 221 che il Municipio di __________\nrespinse nel 1989 (plico doc. V) e dai costi peritali riguardanti l’insieme\ndelle proprietà e risalenti al 1991 (doc. T), non risulta però che il\nprecedente proprietario o l’istante stesso dopo l’acquisizione abbiano mai\naffrontato spese considerevoli in vista dell’edificazione o dell’urbanizzazione\nparticolare del mapp. no. 216; non è mai stato elaborato neppure un progetto di\nmassima. Il proposito di edificare il terreno, che a dire dell’istante ne ha\ndeterminato l’acquisto e che è un elemento a carattere puramente soggettivo, di\nper sé stesso non è quindi decisivo (Riva, op. cit., no. 133; DTF\n113 Ib 318 c. 3c/bb). Non lo è, a maggior ragione, a fronte del rischio di non\nvedersi confermata l’edificabilità della particella, rischio di cui tanto il\nprecedente proprietario quanto l’istante dovevano essere consapevoli quantomeno\nperché erano stati informati che il PR del 1979 sarebbe giunto a scadenza nel\n1992 (doc. T p. 11).\n4.3. In mancanza di un PR conforme alla LPT, solo il comprensorio largamente\nedificato è considerato come zona edificabile (DTF 125 II 431 c. 4b). La\nprassi invalsa interpreta il concetto di territorio largamente edificato in\nmodo rigoroso assimilandovi soltanto il territorio edificato e gli spazi vuoti\ntra costruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punti segnati dall’impronta\nedilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra\ndestinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a; TF\n18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 4).\nNel 1997 gli edifici contigui che sorgono sul promontorio di __________ (ai\nmapp. no. 217, 219, 220 e 221) formavano un insediamento autonomo e del tutto indipendente\nrispetto alla sottostante zona edificabile ed edificata di __________ e la\nstessa autonomia si riscontrava per rapporto alla zona edificata nel confinante\nComune di __________. In effetti, fatta eccezione per il nucleo colonico e per\nqualche abitazione sparsa lungo Via __________, il territorio circostante a\nmonte della strada cantonale era libero da costruzioni e caratterizzato dalla\npresenza di ampie superfici boschive e prative in parte coltivate e vigna e con\nalberi da frutta; inconfondibili erano sia l’impronta rurale del comprensorio\nsia la sua netta separazione dalle zone insediate poste a valle della strada\nche chiaramente delimitava la zona edificabile. Una situazione, questa, che ad\noggi non è cambiata ed è ancora stata verificata in occasione del sopralluogo\ndel 2.9.2003 (cfr. verbale).\nNe consegue che nel 1997 il mapp. no. 216 non apparteneva al territorio\nlargamente edificato.\nA ciò si aggiunge che l’edificabilità del fondo (e di tutto il promontorio) si\nponeva in contrasto con gli obiettivi del nuovo PR specie con la volontà di non\npregiudicare la funzione storico-culturale e paesaggistica del comprensorio;\ntanto più che quest’ultimo non costituiva una necessità nell’azzonamento ai\nfini edilizi poiché la zona edificabile era già commisurata allo sviluppo\nattendibile dei 15 anni a venire (ris. del Consiglio di Stato 27.8.1997 p.\n25-28). Obiettivi la cui validità è stata ripetutamente riconosciuta, specie\ndal Tribunale della pianificazione del territorio, secondo cui, vista\nl’erosione già subita dalle zone agricole, la salvaguardia di quelle superstiti\nera particolarmente importante per evitare che un’ulteriore estensione degli\ninsediamenti pregiudicasse l’integrità di quel paesaggio particolarmente\nmeritevole di tutela (TPT sentenza 3.5.1989 c. 7 e 8). E ad identica\nconclusione è giunto il Tribunale federale (sentenza 8.11.2000).\nIn queste condizioni non poteva essere formulata una prognosi attendibile\nfavorevole all’edificabilità del terreno. Di conseguenza, non sussistendo\nmotivi oggettivi stringenti che imponessero la sua attribuzione alla zona\nedificabile, non è data espropriazione materiale.\n4.4. L’istante nemmeno può avvalersi del principio della buona fede – alla cui\ntutela, peraltro, la giurisprudenza pone esigenze assai severe (Riva,\nop. cit., no. 136; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 6) – non potendo egli\ncontare, ragionevolmente, con una possibilità di miglior uso immediata o\nprossima del fondo. Anzitutto perché, come già rilevato, sapeva della scadenza\ndel PR del 1979 (cfr. consid. 4.2). In secondo luogo perché non vi erano né\nindizi che avvalorassero oggettivamente la stabilità delle zone edificabili già\ndefinite nel PR del 1979 e la loro convalida anche nell’ambito della revisione,"}