{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-60_2007-10-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101704&nX40_KEY=4933439&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43e30190b4666bbbe3eb530cb44b1de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:38:08", "Checksum": "0ca3e4c804806ef31189e95f380cfba7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile\n\n1.\nAl termine dell’istruttoria, nelle memorie conclusive del 15.10.2003 e del\n28.1.2004 come pure all’udienza finale, le parti hanno confermato le rispettive\nargomentazioni e domande. In esito alla costituzione del nuovo collegio\ngiudicante esse hanno entrambe rinunciato a ripetere il dibattimento.\n2.2.1.\nL’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, si avvera per effetto di un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un fondo tale da minare\nle prerogative insite nel diritto proprietà – specie quella di edificare –\noppure per effetto di un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad\nindennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area\ncolpita da restrizione sia edificabile o quantomeno possa esserlo\nnell’immediato futuro. In altre parole occorre che con l’instaurazione del\nvincolo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso\ndel fondo (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134; DTF\n121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no.\n68, I-1992 no. 49).\n2.2. All’istituto dell’espropriazione materiale sono associati i concetti di\ndezonamento e di non-attribuzione.\nStando alla giurisprudenza un dezonamento si produce quando un fondo già\nattribuito ad una zona edificabile prevista da un PR conforme alle esigenze della\nLegge sulla pianificazione del territorio (LPT) ne viene estromesso per essere\nassegnato ad una zona non edificabile; il dezonamento è un atto indennizzabile\na condizione che il fondo fosse edificabile o potesse esserlo in un futuro\nprossimo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF 122 II 326 c. 4c;\nTF 1.9.2006 N. 1A.313/2005 c. 3.1).\nDà luogo invece ad una cosiddetta non-attribuzione, che di principio non è\nindennizzabile, l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di assegnare un terreno o parte di esso\nalla zona edificabile; poco importa, in questo caso, che il terreno fosse\nedificabile in base al diritto previgente poiché il proprietario non ha il\ndiritto di vedersi assegnato il fondo ad una zona edificabile o mantenuto un\ncerto regime pianificatorio nemmeno se il fondo è urbanizzato (Riva, op.\ncit., no. 114, 141-145; DTF 122 II 326 c. 4c, 123 II 481 c. 6b-c, 125 II\nc. 3b; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 2). In via eccezionale una\nnon-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, specie se circostanze\nparticolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato l’inserimento del\nfondo in una zona edificabile. Questa ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora\nil fondo fosse nel contempo edificabile o quantomeno dotato delle\ninfrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel piano generale\ndelle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito somme\nconsiderevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure qualora\nil fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora\nqualora l’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi riconducibili al\nprincipio della buona fede (Riva, op. cit., no. 146-160; DTF 121\n417 c. 4b, 122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a; TF 18.4.2006 N.\n1A.236/2005).\n2.3. L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio\ndefinitivo, vale a dire nel PR, poiché è questo lo strumento predisposto, tra\nl’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la destinazione e\nquindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata che fossero\nmotivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT, 24 ss LALPT).\nL’approvazione del Consiglio di Stato sancisce l’entrata in vigore del PR e la\npresunzione di pubblica utilità per le opere pubbliche previste (art. 39 cpv. 1\ne 40 cpv. e LALPT).\nDecisiva per la questione se sia intervenuta un’espropriazione materiale è,\ndunque, l’entrata in vigore del PR (Riva, op. cit., no. 194; DTF\n122 II 326 c. 4b; TF 18.4.2006 N. 1A.236/2005 c. 2.4; RDAT\nII-1991 no. 68).\n3.L’istante\nsostiene che le varianti approvate tra il 1982 ed il 1997 avrebbero reso il PR\ndel 1979 conforme alla LPT. Perciò, appurato che in base a quel piano il mapp.\nno. 216 era edificabile, la sua estromissione dalla zona edificabile\nintervenuta con il PR del 1997 equivarrebbe ad un dezonamento.\nLa conformità di un PR alle esigenze della LPT presuppone un’analisi d’insieme.\nOccorre cioè che nel complesso la pianificazione delle zone risponda ai criteri\ndi legge e che sia frutto di una ponderazione globale di tutte le circostanze e\ndi tutti gli aspetti influenti per una corretta e razionale distribuzione degli\nspazi disponibili in modo tale da assicurare un’appropriata e parsimoniosa\nutilizzazione del suolo ed un ordinato insediamento nel territorio (art. 75\ncpv. 1 CF). Non basta invece, ed è stata esplicitamente esclusa dalla\ngiurisprudenza, un’indagine settoriale limitata cioè ad una parte del\nterritorio, ad un quartiere o ad una singola particella (DTF 122 II 326\nc. 5b; TF 1.9.2006 N. 1A.313/2005 c. 3.3).\nOra, le note varianti, che peraltro non hanno coinvolto il promontorio di __________\ne tanto meno il mapp. no. 216 individualmente, sono entrate in vigore in\nsuccessione ed erano riferite a singole componenti del PR del 1979 approvato\nprima dell’entrata in vigore della LPT. E’ quindi certamente escluso che\npossano averne determinato la conformità complessiva alle esigenze di legge.\nIl primo piano conforme, siccome risultato da una revisione globale della situazione\npianificatoria, del quale si è dotato il COEP 1 è il PR approvato il 27.8.1997.\nPertanto l’esclusione del mapp. no. 216 dalla zona edificabile si configura\ncome non-attribuzione."}