{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-60_2007-10-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101704&nX40_KEY=4933439&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43e30190b4666bbbe3eb530cb44b1de6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:38:08", "Checksum": "0ca3e4c804806ef31189e95f380cfba7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.10.2007 10.2004.60\nRegesto:\nEspropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 34/00\n|\nLugano 12 ottobre 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Claudio Morandi ing. Argentino Jermini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sull’istanza tendente ad ottenere un’indennità per espropriazione materiale presentata il 3 agosto 2000 da\n|\n|\nISES 1 rappr. dallo PR 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dall’avv. PR 2\n|\n|\n|\nrelativamente ai mapp. no. 216, 218 e 220 RFD di __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 ha acquistato i mapp. no. 216, 220 e 218 di __________ il 14.8.1991. I\ntre fondi sono ubicati su un promontorio del versante ovest del __________ che\ndomina il golfo di __________ e compongono, insieme ad altri immobili di\nproprietà della __________, il complesso colonico di __________. Più particolarmente\nil mapp. no. 220 (mq 122) è una costruzione contigua destinata ad abitazione,\nil mapp. no. 218 (mq 853) è un’area di complemento costituita in comproprietà\ncoattiva e per 1/3 di pertinenza del mapp. no. 220, mentre il mapp. no. 216 è\nuna superficie prativa (mq 1355) situata nell’estremo angolo occidentale del promontorio\ndelimitato dalla strada cantonale che da __________ conduce a __________ (Via __________).\n1.2. Nel primo PR di __________, approvato il 21.2.1979 e prorogato fino al\n21.2.1992 dal Consiglio di Stato, l’intero complesso colonico era attribuito alla\nzona edificabile R2. Le varianti via via scaturite negli anni seguenti, approvate\nil 21.12.1982, 14.2.1984, 17.2.1987, 31.5.1989, 26.9.1989 ed il 7.3.1997, non\ncoinvolsero quel particolare comprensorio.\nCon la revisione del PR tutto il promontorio di __________ fu invece escluso dalla\nzona edificabile, attribuito a quella agricola e gravato con un vincolo di\nprotezione paesaggistica; inoltre gli edifici componenti il nucleo colonico furono\nclassificati come monumenti culturali meritevoli di conservazione. Il nuovo piano\nfu approvato il 27.8.1997 dal Consiglio di Stato che respinse contestualmente\nle obiezioni mosse dai proprietari alle nuove disposizioni pianificatorie. I\nricorsi successivamente interposti da ISES 1 dinanzi al Tribunale della\npianificazione del territorio ed al Tribunale federale furono integralmente\nrespinti con sentenze del 3.5.1999 e dell’8.11.2000.\n1.3. Con memoria 3.8.2000 ISES 1 ha convenuto in causa il COEP 1 chiedendone la\ncondanna al pagamento di un’indennità per espropriazione materiale di fr.\n1'055'150.- oltre al risarcimento di spese varie per complessivi fr. 50'000.-.\nIn sintesi l’azione è ricondotta al dezonamento dei mapp. no. 216, 220 e 218\ndeterminato dalle restrizioni imposte con il PR del 1997 che, a suo avviso, hanno\nprivato i fondi dello statuto di terreni edificabili già riconosciuto dal\nprevigente PR.\nLa pretesa è contestata dal Comune che con risposta 11.1.2001 ha respinto la\ntesi del dezonamento individuando invece nelle nuove scelte pianificatorie un\nsemplice atto di non-attribuzione dei fondi alla zona edificabile che, in\nmancanza dei presupposti legali, non è soggetto a risarcimento. Da ciò la\nrichiesta di reiezione dell’istanza.\nEsaurito lo scambio di allegati si è proceduto all’udienza di conciliazione il\n6.6.2001 ed al sopralluogo il 2.9.2003 in occasione del quale il Tribunale ha\npreso atto dell’avvenuta vendita ad un terzo dei mapp. no. 218 e 220. L’istante\ned il nuovo proprietario hanno poi comunicato con scritto 15.10.2003 di\nritirare la pretesa per quanto riferita ai mapp. no. 220 e 218 cosicché, in\ndefinitiva, la lite si è ridotta al solo mapp. no. 216 rimasto di proprietà di ISES\n"}