le spese processuali sono ripartite in ragione della soccombenza giusta gli art. 28 e 31 LPamm, salvo che il principio dell’espropriazione materiale sia chiaro ed incontestato nel qual caso i costi sono addebitabili all’ente espropriante a norma dell’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 no. 48). In concreto, viste le censure di merito e l’esito del contenzioso, le spese di giudizio vanno sopportate dagli istanti in quanto soccombenti. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3.