Tale diritto non è deducibile neppure dall’art. 4 CF, né dalla garanzia della proprietà (art. 26 CF) né dalla Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà. Esclusa l’azione diretta, a fronte di un rifiuto, al privato non resta che sollecitare un risarcimento per denegata o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 OPT, o denunciare l’omessa urbanizzazione all’autorità di vigilanza sugli enti locali. Potrebbe anche chiedere di anticipare l’esecuzione dell’urbanizzazione, tuttavia secondo i progetti di urbanizzazione già approvati, come previsto dagli art. 19 cpv. 3 LPT e 80 LALPT (RDAT I-1996 no. 34, I-2000 no. 30, I-2003 no.