6.Né a diversa conclusione si arriverebbe esaminando la tesi degli istanti nell’ottica dell’obbligo di urbanizzare le zone edificabili che incombe al Comune giusta l’art. 19 cpv. 2 LPT (art. 79 LALPT). In effetti la normativa non conferisce al proprietario alcun diritto soggettivo ad ottenere una prestazione dall’ente pubblico, specie l’urbanizzazione del suo fondo. Tale diritto non è deducibile neppure dall’art. 4 CF, né dalla garanzia della proprietà (art. 26 CF) né dalla Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà.