del TF del 14.11.1995 e del 23.5.1997); per altro verso, tuttavia, anche lo stesso inserimento del mapp. no. 2125 in zona edificabile potrebbe apparire incongruente appunto perché il fondo non era urbanizzato né incluso nel programma di urbanizzazione, così correndo il rischio di essere dezonato qualora in futuro il piano di urbanizzazione non fosse stato adeguato (cfr. Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 1995, p. 219). Detto questo, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un accesso che fosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, il mapp. no. 2125 non poteva essere considerato come urbanizzato (art. 19 cpv.