Un fondo è edificabile se è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 let. b LPT) e cioè se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è un accesso sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami sono tanto vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante (art. 19 cpv. 1 LPT, art. 77 cpv. 1 LALPT). Il mapp. no. 2125 era privo di accesso diretto. Più particolarmente il fondo non confinava con alcuna strada, non beneficiava di alcun diritto di passo e poteva essere raggiunto solo attraversando illecitamente altri terreni di proprietà privata oppure il sedime comunale;