132-133). La verosimiglianza dell’edificabilità del fondo è presupposto di entrambe le fonti di espropriazione materiale: il requisito dev’essere soddisfatto sia nell’ipotesi di un’ingerenza particolarmente grave nel diritto di proprietà, sia nell’eventualità di un’intromissione secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento secondo la teoria del sacrificio eccessivo (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147; Kommentar, Riva no. 132). 5.4. Un fondo è edificabile se è urbanizzato (art. 22 cpv.