Ciò poiché una misura provvisoria non priva il soggetto dei diritti di proprietà ma si contenta di inibirne temporaneamente l’esercizio. Benché ad oggi non siano mai stati posti limiti temporali precisi, la giurisprudenza tende a negare il carattere particolarmente grave e quindi la risarcibilità a restrizioni durate meno di 10 anni, salvo che il proprietario dimostri che durante il periodo di vigenza della restrizione avrebbe potuto trarre dal fondo un maggior profitto (DTF 109 Ib 20, 112 Ib 496 c. 3 p. 506, 117 Ib 4 c. 2b p. 6, 120 Ib 465 c. 5e p. 473; TRAM 2.2.1999 N. 50.97.00035 in re G., 9.2.2004 N. 50.2002.30 in re F.; Kommentar, Riva no.