sostanza avrebbe represso le loro aspettative edilizie ciò che sarebbe costitutivo di espropriazione materiale. 5.2. Le decisioni sospensive ed il blocco edilizio si annoverano nella categoria dei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT. Dottrina e giurisprudenza ritengono che, normalmente, solo i provvedimenti definitivi di durata illimitata possano raggiungere l’intensità di un’espropriazione materiale; quelli provvisori, invece, di regola vanno tollerati senza risarcimento e sono indennizzabili solo in via eccezionale a condizione di essersi protratti per un considerevole lasso di tempo.