Le due procedure, quella pianificatoria e quella tendente all’ottenimento del permesso di costruzione, proseguirono poi in parallelo. Il 14.2.1995 il Municipio negò la licenza edilizia questa volta, tuttavia, non per ragioni pianificatorie, bensì dichiarando che il fondo era privo di accesso sufficiente. Contro il rifiuto i proprietari insorsero dinanzi al Consiglio di Stato che, giudicando quale autorità di vigilanza, con risoluzione del 14.6.1995 individuò una violazione dell’obbligo di urbanizzare sancito dall’art. 19 cpv. 2 LPT; pertanto annullò il provvedimento, confermò l’obbligo di rilasciare la licenza edilizia ed ordinò al Comune di concedere un accesso attraverso l’area AP/EP.