Quest’ultima fu confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) con sentenza del 20.9.1994 che escluse categoricamente la possibilità di riassoggettare la domanda di costruzione a misure di salvaguardia della pianificazione. 1.4. Nel frattempo, ottenuto il preavviso favorevole dal Dipartimento del territorio, con risoluzione del 23.11.1994 il Consiglio Comunale aveva adottato la nuova variante di PR anch’essa intesa, per l’appunto, ad incorporare il mapp. no. 2125 nella zona AP/EP. Le due procedure, quella pianificatoria e quella tendente all’ottenimento del permesso di costruzione, proseguirono poi in parallelo.