all’ipotesi, ascritta a necessità progettuali, di inserire il mapp. no. 2125 nel comparto destinato ad accogliere le infrastrutture pubbliche. Su ricorso dei proprietari e constatato che il blocco edilizio era decaduto, il Consiglio di Stato annullò il provvedimento sospensivo con decisione dell’8.6.1994. Quest’ultima fu confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) con sentenza del 20.9.1994 che escluse categoricamente la possibilità di riassoggettare la domanda di costruzione a misure di salvaguardia della pianificazione. 1.4.