La variante di PR fu approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 10.11.1992 ma fu poi annullata con sentenza del 28.1.1994 dal Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) che considerò non sufficientemente dimostrata la necessità di una revisione del PR a soli quattro anni dalla sua adozione e riattribuì il fondo alla zona edificabile. 1.3. Sollecitato dai proprietari ad evadere la domanda di costruzione presentata nel 1990, con risoluzione del 29.3.1994 il Municipio ne decretò nuovamente la sospensione giusta l’art. 65 LALPT ritenendo che pregiudicasse gli studi complementari in atto riguardo al futuro centro scolastico comunale ed