{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-59_2006-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92157&nX40_KEY=4711234&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "792c46c1de270f9bf5c8d6e8b7801dc5"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:34:27", "Checksum": "1d5383ccb0a8fa2db9b153b4adf7a6d4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59\nRegesto:\npretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà\n\n\nconcreto che permettesse loro di ritenere che il fondo sarebbe stato\nurbanizzato con un’opera pubblica in modo da poter essere edificato. Un contesto,\nquesto, che sostanzialmente potrebbe essere paragonato a quello del\nproprietario di un terreno agricolo che nutre una mera aspettativa di\nattribuzione alla zona edificabile (cfr. DTF 119 Ib 124 c. 4a/aa p.\n133). Ma la mera aspettativa soggettiva di edificabilità non basta a dar luogo\nad un’espropriazione materiale poiché in ambito espropriativo vige il principio\nsecondo cui il proprietario non ha diritto all’ottenimento o al mantenimento di\nuno specifico regime edilizio neppure se il suo terreno è già urbanizzato (cfr.\nDTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 122 II 326 c. 6a, 455 c. 4a; RDAT\nII-2003 no.52 c. 2.3).\nSotto questo profilo l’espropriazione materiale va dunque scartata.\n6.Né\na diversa conclusione si arriverebbe esaminando la tesi degli istanti nell’ottica\ndell’obbligo di urbanizzare le zone edificabili che incombe al Comune giusta l’art.\n19 cpv. 2 LPT (art. 79 LALPT).\nIn effetti la normativa non conferisce al proprietario alcun diritto soggettivo\nad ottenere una prestazione dall’ente pubblico, specie l’urbanizzazione del suo\nfondo. Tale diritto non è deducibile neppure dall’art. 4 CF, né dalla garanzia\ndella proprietà (art. 26 CF) né dalla Legge federale che promuove la\ncostruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà.\nEsclusa l’azione diretta, a fronte di un rifiuto, al privato non resta che sollecitare\nun risarcimento per denegata o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 32 cpv. 3\nOPT, o denunciare l’omessa urbanizzazione all’autorità di vigilanza sugli enti\nlocali. Potrebbe anche chiedere di anticipare l’esecuzione dell’urbanizzazione,\ntuttavia secondo i progetti di urbanizzazione già approvati, come previsto dagli\nart. 19 cpv. 3 LPT e 80 LALPT (RDAT I-1996 no. 34, I-2000 no. 30, I-2003\nno. 60 c.3; Kommentar, Jomini ad art. no. 19 no. 51, 64 ss, Ruch\nad art. 22 no. 85; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, 2001, no. 746; Marantelli-Sonanini,\nErschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 82-83, 123, 127).\nDi contro un risarcimento per espropriazione materiale è escluso.\n7.Per\nconsolidata giurisprudenza nei procedimenti di espropriazione materiale le\nspese processuali sono ripartite in ragione della soccombenza giusta gli art.\n28 e 31 LPamm, salvo che il principio dell’espropriazione materiale sia chiaro\ned incontestato nel qual caso i costi sono addebitabili all’ente espropriante a\nnorma dell’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 no. 48).\nIn concreto, viste le censure di merito e l’esito del contenzioso, le spese di\ngiudizio vanno sopportate dagli istanti in quanto soccombenti.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}