{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-59_2006-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92157&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "792c46c1de270f9bf5c8d6e8b7801dc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:01", "Checksum": "765793f6738093f2f4886988082eaba9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59\nRegesto:\npretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà\n\n\nparticolarmente grave e quindi la risarcibilità a restrizioni durate meno di 10\nanni, salvo che il proprietario dimostri che durante il periodo di vigenza\ndella restrizione avrebbe potuto trarre dal fondo un maggior profitto (DTF\n109 Ib 20, 112 Ib 496 c. 3 p. 506, 117 Ib 4 c. 2b p. 6, 120 Ib 465 c. 5e p. 473;\nTRAM 2.2.1999 N. 50.97.00035 in re G., 9.2.2004 N. 50.2002.30 in re F.; Kommentar,\nRiva no. 176-177; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung,\n1990, p. 255, 291-292; Catenazzi, Rinuncia al vincolo pianificatorio e\nretrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, p.\n217, no. 5; Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, 2001, no. 1408).\n5.3. Nella fattispecie concreta la limitazione si è protratta per 8 anni, dalla\nprima decisione sospensiva del 1990 fino al 1998 anno in cui il Municipio ha infine\nrilasciato la licenza edilizia. In un’ottica meramente temporale essa si situa\nquindi oggettivamente entro i margini che, stando all’opinione dominante, sono\nragionevolmente sopportabili senza indennizzo.\nMa a prescindere dalla durata, affinché una limitazione anche solo provvisoria sia\nrisarcibile occorre comunque che i requisiti dell’espropriazione materiale\nsiano adempiuti ed in particolare è richiesto che la superficie colpita sia\npronta per la costruzione (Baureif). In altre parole è necessario che al\nmomento della nascita della restrizione il sedime sia edificabile o quantomeno\npossa esserlo prossimamente e che di conseguenza venga preclusa una possibilità\ndi miglior uso molto probabile nell’immediato futuro tanto in fatto quanto in\ndiritto (DTF 109 Ib 20, 122 II 455 c. 4c, 131 II 151 c. 2.4.1-2.4.2 p.\n158; Kommentar, Riva no. 132-133).\nLa verosimiglianza dell’edificabilità del fondo è presupposto di entrambe le\nfonti di espropriazione materiale: il requisito dev’essere soddisfatto sia\nnell’ipotesi di un’ingerenza particolarmente grave nel diritto di proprietà, sia\nnell’eventualità di un’intromissione secondaria ma incompatibile con il\nprincipio della parità di trattamento secondo la teoria del sacrificio\neccessivo (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147;\nKommentar, Riva no. 132).\n5.4. Un fondo è edificabile se è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 let. b LPT) e cioè\nse, ai fini della prevista utilizzazione, vi è un accesso sufficiente e le\nnecessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami sono tanto vicine\nda rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante (art. 19 cpv. 1 LPT,\nart. 77 cpv. 1 LALPT).\nIl mapp. no. 2125 era privo di accesso diretto. Più particolarmente il fondo non\nconfinava con alcuna strada, non beneficiava di alcun diritto di passo e poteva\nessere raggiunto solo attraversando illecitamente altri terreni di proprietà privata\noppure il sedime comunale; quest’ultimo era costituito, nella parte verso la\nstrada, da uno sterrato utilizzato come posteggio e per il resto da superficie\nprativa a tratti segnata da un semplice sentiero pedonale (cfr. inc. no.\nOA.1995.00395 della Pretura di L__________, sull’accessibilità si veda in\nparticolare verbale di sopralluogo del 23.11.1993 e teste Dolci; TRAM 24.9.1996\ncit.).\nNon solo, nel vigente piano viario non era segnata alcuna strada di accesso\nalla zona edificabile in questione e dunque l’urbanizzazione della località R__________\nnon rientrava nei programmi comunali. Incidenter tantum la mancanza di accesso\npotrebbe apparire anomala giacché la zona edificabile era stata ancorata nel PR\ne quindi, visto che il piano di urbanizzazione dev’essere fedele al piano delle\nzone (DTF 116 Ia 222 c. 4a p. 234), il Comune non poteva ignorare l’obbligo\ndi dotare il settore delle infrastrutture che ne avrebbero permesso lo\nsfruttamento conforme (art. 19 cpv. 2 LPT; cfr. sentenze cit. del TF del\n14.11.1995 e del 23.5.1997); per altro verso, tuttavia, anche lo stesso inserimento\ndel mapp. no. 2125 in zona edificabile potrebbe apparire incongruente appunto\nperché il fondo non era urbanizzato né incluso nel programma di urbanizzazione,\ncosì correndo il rischio di essere dezonato qualora in futuro il piano di\nurbanizzazione non fosse stato adeguato (cfr. Schürmann/Hänni,\nPlanungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 1995, p. 219).\nDetto questo, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un\naccesso che fosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, il mapp. no. 2125\nnon poteva essere considerato come urbanizzato (art. 19 cpv. 1 LPT) e quindi\nnemmeno aveva connotazione di terreno pronto per essere costruito\nnell’immediato futuro. In queste condizioni l’eventualità di un miglior uso non\nera plausibile.\nTale situazione non poteva essere fraintesa e, anzi, era da ritenersi nota sin\ndall’approvazione del PR/86 che peraltro non ha generato alcuna obiezione da\nparte dei precedenti proprietari. Tanto è vero che nel 1990 i coniugi __________\nintentarono una causa civile contro il Comune intesa ad ottenere un diritto di\npasso pedonale e veicolare lungo i terreni di proprietà comunale destinati a\nricevere il centro scolastico. La causa è tutt’ora sospesa e non ha impedito il\nfrazionamento del fondo, la vendita a terzi ad un prezzo senz’altro ragionevole\n(fr. 393.- il mq) e l’edificazione delle due nuove particella senza che nel\nfrattempo la situazione pianificatoria abbia subito modifiche.\n5.5. A corollario delle suddette considerazioni va aggiunto che l’istruttoria\ndi causa non ha dimostrato che prima o dopo l’acquisto del fondo da parte dei\nconiugi __________ il Comune abbia mai assicurato un accesso al sedime\nattraverso una strada pubblica o una servitù. Il Municipio si limitò ad\nammettere una possibilità di transito sulle proprietà comunali ma solo per"}