{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-59_2006-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92157&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "792c46c1de270f9bf5c8d6e8b7801dc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:01", "Checksum": "765793f6738093f2f4886988082eaba9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59\nRegesto:\npretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà\n\n\nIl Comune, con risposta del 16.10.2000, ha obiettato che il dezonamento del\nfondo non è mai entrato in vigore, che la restrizione è stata di natura\ntemporanea e che il fondo non poteva essere considerato come edificabile in un\nprossimo futuro perché carente di accesso. Perciò i requisiti\ndell’espropriazione materiale non sarebbero adempiuti. In ogni caso la pretesa\nandrebbe respinta siccome perenta.\nEsperita l’istruttoria, nelle conclusioni scritte del 24/28.10.2003 le parti\nhanno confermato le rispettive tesi e domande.\n3.Preliminarmente\nil Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio la legittimazione attiva degli\nistanti (art. 97 CPC).\nLe pretese d’indennizzo per espropriazione materiale hanno carattere reale;\ntitolare del diritto è quindi il proprietario del fondo. Qualora la proprietà\nfosse trasferita le pretese si trasmettono automaticamente al nuovo\nproprietario salvo che il proprietario precedente se ne riservi espressamente il\ndiritto nell’atto di cessione (Kommentar zum RPG, Riva ad art. no. 5 no.\n196; TRAM 12.9.2000 N. 50.1998.00005 in re R.).\nMIST 1 hanno adito il Tribunale di espropriazione con istanza del 7.7.2000 data\nin cui già non erano più proprietari del terreno. Infatti dopo il frazionamento\navvenuto nel 1999, le due nuove part. no. 2125 e 5942 sono state cedute con\natti di compravendita iscritti a RF rispettivamente il 28.1 ed il 17.3.2000 (cfr.\nistanze di iscrizione; d.g. no. 219 e 786). I due rogiti menzionano il\nprocedimento civile in corso presso la Pretura di L__________, ma non risulta\nalcuna riserva esplicita dei venditori sul diritto di avanzare in futuro pretese\nespropriative nei confronti del Comune. Tale facoltà è quindi passata ai nuovi\nproprietari insieme alla totalità dei diritti e degli obblighi pertinenti ai\nfondi.\nDi conseguenza gli istanti sono privi di legittimazione attiva.\nIndipendentemente da questa considerazione l’istanza è comunque anche infondata\nnel merito.\n4.4.1.\nL’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca\nconnotazione privativa, è riconducibile tanto ad un’ingerenza particolarmente\ngrave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare\nle prerogative insite nel diritto di proprietà, specie quella di edificare,\nquanto ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della\nparità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo\na condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da\nrestrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro. In altre\nparole occorre che con l’instaurazione del provvedimento limitativo il\nproprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF\n121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Kommentar, Riva\nno. 123-134).\n4.2. L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio\ndefinitivo, ossia nel PR – o in una sua variante – poiché è questo lo strumento\npredisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la\ndestinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata\nche fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss LALPT;\nKommentar, Riva no. 25, 107-108).\nIl PR assume carattere definitivo con l’approvazione del Consiglio di Stato che\nsancisce l’entrata in vigore del piano e la presunzione di pubblica utilità per\ntutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39\ne 40 LALPT).\nDecisiva per la questione se sia intervenuta un’espropriazione materiale è,\ndunque, la data di entrata in vigore del PR (DTF 122 II 326 c. 4b; Kommentar,\nRiva no. 194).\n4.3. Il PR di del Comune di COEP 1 approvato il 25.11.1986 attesta che il mapp.\nno. 2125 era assegnato alla zona edificabile.\nLe successive due varianti adottate dal Consiglio Comunale negli anni ‘90, entrambe\nfinalizzate ad ampliare la confinante zona AP/EP anche al mapp. no. 2125 non sono\nmai entrate in vigore. La prima, avallata dal Consiglio di Stato, è stata\nannullata dal TPT che ha riattribuito il terreno alla zona edificabile; la\nseconda non ha ottenuto nemmeno l’approvazione del Consiglio di Stato.\nPer quanto possa interessare, da un’ispezione presso l’ufficio tecnico è emerso\nche il nuovo PR per la sezione di S__________, adottato dal legislativo\ncomunale il 25.10.2004 e pubblicato dal 14.2 al 15.3.2005, conferma\nl’inserimento delle due particelle nate dal frazionamento del mapp. no. 2125 in\nzona residenziale.\nDi conseguenza la proprietà __________ non è mai stata gravata con vincoli di\ninedificabilità riconducibili ad un atto pianificatorio definitivo.\n5.5.1.\nGli istanti sostengono che l’esecutivo avrebbe posto in essere vari impedimenti\nper evitare che il fondo fosse costruito sia tentando, inutilmente, di\ndezonarlo, sia sospendendo e poi rifiutando la domanda di costruzione. In\nsostanza avrebbe represso le loro aspettative edilizie ciò che sarebbe\ncostitutivo di espropriazione materiale.\n5.2. Le decisioni sospensive ed il blocco edilizio si annoverano nella\ncategoria dei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT.\nDottrina e giurisprudenza ritengono che, normalmente, solo i provvedimenti\ndefinitivi di durata illimitata possano raggiungere l’intensità di\nun’espropriazione materiale; quelli provvisori, invece, di regola vanno\ntollerati senza risarcimento e sono indennizzabili solo in via eccezionale a\ncondizione di essersi protratti per un considerevole lasso di tempo. Ciò poiché\nuna misura provvisoria non priva il soggetto dei diritti di proprietà ma si contenta\ndi inibirne temporaneamente l’esercizio. Benché ad oggi non siano mai stati\nposti limiti temporali precisi, la giurisprudenza tende a negare il carattere"}