{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-59_2006-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92157&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "792c46c1de270f9bf5c8d6e8b7801dc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "pretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:01", "Checksum": "765793f6738093f2f4886988082eaba9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.12.2006 10.2004.59\nRegesto:\npretesa risarcitoria per espropriazione materiale da ricondurre ad una limitazione provvisoria delle prerogative iniste nel diritto di proprietà\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 29/00\n|\nLugano 6 dicembre 2006 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Giancarlo Fumasoli ing. Giancarlo Rosselli |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sulla domanda di indennità per espropriazione materiale presentata da\n|\n|\nMIST 1 rappr. dall’ PR 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dall’ PR 1\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 2125 RFD di S__________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nMIST 1 acquistarono la part. no. 2125 di mq 940 (stato primitivo) il 2.11.1989\nesercitando un diritto di compera. Il terreno, ubicato in località R__________,\na valle della strada che collega il nucleo di S__________ con quello di B__________,\nera costituito da una superficie prativa pianeggiante.\nIn base al PR approvato il 25.11.1986 il fondo era assegnato alla zona\nedificabile attigua ad un’ampia area AP/EP di proprietà comunale destinata ad\naccogliere attrezzature ed edifici scolastici.\n1.2. Il 14.5.1990 i coniugi __________ inoltrarono una richiesta di licenza\nedilizia per la costruzione di una casa unifamiliare sulla part. no. 2125. Il 9.7.1990\nil Municipio sospese la domanda per 2 anni giusta l’art. 50 LE/1973 reputando che\nl’intervento fosse in contrasto con una variante di PR allo studio intesa ad ampliare\nla zona AP/EP anche alla proprietà __________. I proprietari ricorsero al\nConsiglio di Stato che, preso atto dell’intervenuta adozione della variante da\nparte del Consiglio Comunale, con risoluzione del 22.1.1991 riformò la\ndecisione di sospensione in una decisione di blocco edilizio ai sensi dell’art.\n66 LALPT.\nNel contempo, con petizione del 21.12.1990, i proprietari avviarono dinanzi\nalla Pretura di L__________ un procedimento civile inteso ad ottenere un\ndiritto di passo pedonale e veicolare a carico del mapp. no. 198 di proprietà\ncomunale.\nLa variante di PR fu approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 10.11.1992\nma fu poi annullata con sentenza del 28.1.1994 dal Tribunale della\npianificazione del territorio (TPT) che considerò non sufficientemente\ndimostrata la necessità di una revisione del PR a soli quattro anni dalla sua\nadozione e riattribuì il fondo alla zona edificabile.\n1.3. Sollecitato dai proprietari ad evadere la domanda di costruzione\npresentata nel 1990, con risoluzione del 29.3.1994 il Municipio ne decretò\nnuovamente la sospensione giusta l’art. 65 LALPT ritenendo che pregiudicasse\ngli studi complementari in atto riguardo al futuro centro scolastico comunale ed\nall’ipotesi, ascritta a necessità progettuali, di inserire il mapp. no. 2125\nnel comparto destinato ad accogliere le infrastrutture pubbliche.\nSu ricorso dei proprietari e constatato che il blocco edilizio era decaduto, il\nConsiglio di Stato annullò il provvedimento sospensivo con decisione dell’8.6.1994.\nQuest’ultima fu confermata dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) con\nsentenza del 20.9.1994 che escluse categoricamente la possibilità di\nriassoggettare la domanda di costruzione a misure di salvaguardia della\npianificazione.\n1.4. Nel frattempo, ottenuto il preavviso favorevole dal Dipartimento del\nterritorio, con risoluzione del 23.11.1994 il Consiglio Comunale aveva adottato\nla nuova variante di PR anch’essa intesa, per l’appunto, ad incorporare il\nmapp. no. 2125 nella zona AP/EP.\nLe due procedure, quella pianificatoria e quella tendente all’ottenimento del\npermesso di costruzione, proseguirono poi in parallelo.\nIl 14.2.1995 il Municipio negò la licenza edilizia questa volta, tuttavia, non\nper ragioni pianificatorie, bensì dichiarando che il fondo era privo di accesso\nsufficiente. Contro il rifiuto i proprietari insorsero dinanzi al Consiglio di\nStato che, giudicando quale autorità di vigilanza, con risoluzione del 14.6.1995\nindividuò una violazione dell’obbligo di urbanizzare sancito dall’art. 19 cpv.\n2 LPT; pertanto annullò il provvedimento, confermò l’obbligo di rilasciare la\nlicenza edilizia ed ordinò al Comune di concedere un accesso attraverso l’area\nAP/EP. A sua volta il Comune impugnò tale risoluzione sia dinanzi al Tribunale\nfederale per violazione dei diritti costituzionalmente protetti, tuttavia senza\nsuccesso (cfr. sentenza del 14.11.1995), sia dinanzi al TRAM che con sentenza\ndel 24.9.1996 accolse il ricorso, annullò la decisione governativa e confermò\nil diniego della licenza edilizia per mancanza di accesso sufficiente.\nQuanto alla variante di PR, con risoluzione del 14.7.1995 il Consiglio di Stato,\naccogliendo il ricorso dei coniugi __________, negò la sua approvazione. I\nconseguenti ricorsi che il Comune interpose dinanzi al TPT ed al Tribunale\nfederale furono entrambi respinti con sentenze del 30.8.1996 e del 23.5.1997.\n1.5. In data 8.5.1998 il Municipio rilasciò la licenza edilizia per la\ncostruzione di 2 case monofamiliari sul mapp. no. 2125.\nNel 1999 il terreno fu frazionato nei nuovi mapp. no. 2125 e 5942 entrambi di\nmq 470 e nel 2000 le particelle furono vendute a terzi.\n2.Con\nmemoria 7.7.2000 i coniugi __________ hanno convenuto in causa il Comune di COEP\n1 dinanzi a questo Tribunale. Essi sostengono, in sintesi che tentando di\ndezonare il fondo e risolvendo di sospendere prima e negare poi la licenzia\nedilizia nonostante il mapp. no. 2125 fosse edificabile, Il Municipio avrebbe\nassunto un atteggiamento ostruzionistico che li avrebbe privati per un decennio\ndelle prerogative insite nel diritto di proprietà dando luogo ad\nun’espropriazione materiale. Da ciò una pretesa risarcitoria per tale titolo di\ncomplessivi fr. 702'267.50 comprensiva di costi vari, spese legali e danni\nfinanziari."}