com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48) compreso l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. Per consolidata giurisprudenza nel tema specifico del calcolo delle ripetibili il valore litigioso non è determinante, né è direttamente applicabile la tariffa dell’Ordine degli avvocati, se non a titolo indicativo (RDAT I-1992 no. 62 c. 3b, II-1992 no. 44 c. 10 e no. 46 c. 3; TRAM 18.8.1999 in re S./Comune di P. c. 3.1., 2.2.2000 in re D./P. c. 10).