7.E’ pure da escludere, infine, che il provvedimento pianificatorio abbia comportato un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento ritenuto che la verosimiglianza dell’edificabilità delle superfici – che pure è requisito di questa fonte di espropriazione materiale (DTF 116 Ib 379 c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147) – in concreto non è stata riconosciuta. 8.L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del principio secondo cui qualora l’espropriazione materiale fosse contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali