Del resto l’entrata in vigore della LIA l’1.7.1972 comportò anche la correzione d’ufficio della norma di attuazione riferita alla zona residua ed il conseguente rinvio alla legge stessa per le condizioni di edificabilità (cfr. ris. 712 del 3.2.1976 p. 9 e 14; ris. 6593 del 3.8.1978 p. 9-10), invero assai severe, che peraltro richiedevano la dimostrazione di un bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LIA, 27 DELIA). In realtà lo stesso PGC, come anche il PR/76, tenevano conto delle aree riservate nell’ambito del piano regolatore delle strade cantonali e quindi dello studio in atto vertente sulla costruzione dello snodo di Lugano-Povrò (ris. 712 del 3.2.1976 p. 13).