Riattivata la procedura espropriativa, costituito il nuovo collegio giudicante per l’avvenuta unificazione dei Tribunali di espropriazione ed esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo ciascuna una memoria conclusiva scritta a conferma delle rispettive tesi e domande. 3.3.1. L’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità quando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta un divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un bene